TRIESTE – Le concessioni sono da considerare attività economiche (con tutto ciò che ne consegue in materia di aiuti di Stato) e le autorizzazioni ex articolo 16 della legge sui porti, no.
Potrebbe essere questa, con ricadute da valutare, l’interpretazione della sentenza con la quale il Tribunale dell’UE ha tentato di risolvere una questione innescate dalle Autorità di sistema portuale italiane e da Assoporti, che contestavano una decisione della Commissione UE. La suddetta decisione (del 4 dicembre 2020), relativa al regime di aiuti sulla tassazione dei porti in Italia, è annullata nella parte in cui essa qualifica il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali come attività economica. Il resto del ricorso è stato respinto.
Gli studi legali sono in attesa di ricevere le motivazioni che spiegheranno meglio il dispositivo della sentenza, in modo da precedere poi all’intepretazione della stessa. Difficile ora capire, cosa accadrà nella pratica quotidiana delle attività e delle decisioni che competono alle Autorità di sistema portuale in Italia.

In particolare, la Commissione ritiene che tre attività delle AdSP siano di natura economica:
1 la concessione di accesso ai porti dietro remunerazione (vale a dire, le tasse di ancoraggio e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate; in prosieguo: la «concessione di accesso ai porti»);
2 il rilascio di autorizzazioni dietro corrispettivo per le operazioni portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 84/94
3 l’aggiudicazione di concessioni dietro remunerazione per i terreni e le infrastrutture portuali nelle aree demaniali e nelle banchine comprese nell’ambito portuale e nelle circoscrizioni territoriali
L’esenzione dall’Ires, inoltre, viene considerata come Aiuto di Stato, perché dà luogo a una perdita di gettito fiscale equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale, ma anche un vantaggio rispetto ad altre imprese che non beneficiano di una tale esenzione, nonché uno sfalsamento della concorrenza.
Secondo il Tribunale, però, sebbene il dispositivo della decisione impugnata sia redatto in termini generali, qualificando l’esenzione dall’Ires come un regime di aiuti di Stato esistente incompatibile con il mercato interno e ordinando alla Repubblica italiana di sopprimere tale esenzione, “dai punti di detta decisione, alla luce dei quali il suo dispositivo deve essere interpretato, deriva che quest’ultimo riguarda soltanto le attività economiche esercitate dalle AdSP”.
Inoltre, “la Commissione non ha dimostrato, in modo giuridicamente adeguato, che il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni portuali costituisse un’attività economica. Alla luce della natura separabile delle attività delle AdSP qualificate come economiche nella decisione impugnata e al fine di garantire la certezza del diritto nell’esecuzione di detta decisione da parte della Repubblica italiana, si deve annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa qualifica come attività economica il rilascio di autorizzazioni per le operazioni portuali”.