TRIESTE – Il Tribunale di Ravenna, con un’ordinanza del 27 dicembre 2025, ha affermato la giurisdizione italiana su una nave che al momento della richiesta di sequestro non si trovava ancora nelle acque territoriali nazionali.

A darne notizia l’avvocato Federico Tassinari dello studio legale Zunarelli. Si tratta infatti di una decisione che potrebbe avere ricadute rilevanti per il mondo della logistica marittima e della portualità, perché riconosce la possibilità di intervenire in via cautelare anche quando l’unità entra in Italia solo successivamente all’avvio del procedimento.

Il caso nasce nell’ambito di un procedimento cautelare di sequestro conservativo di nave, promosso secondo la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952. Al momento del deposito del ricorso e dell’emissione del provvedimento cautelare, però, la nave non si trovava ancora in acque territoriali italiane. Proprio su questo punto si è innestata la difesa, che ha eccepito la mancanza di giurisdizione del giudice italiano.
Secondo questa impostazione, non essendo la nave presente in Italia al momento dell’avvio del procedimento, il Tribunale non avrebbe avuto il potere di emettere alcun provvedimento cautelare. Il Tribunale di Ravenna ha però respinto l’eccezione, ritenendo comunque sussistente la giurisdizione italiana. La motivazione si fonda su un fatto sopravvenuto nel corso del procedimento: l’ingresso e il successivo ormeggio della nave nel porto di Ravenna, avvenuti dopo l’instaurazione del giudizio cautelare.

I giudici hanno richiamato la legge 218 del 1995 sul diritto internazionale privato, valorizzando in particolare l’articolo 8. Questa norma introduce un’eccezione al principio generale della cosiddetta “perpetuatio iurisdictionis”, secondo cui la giurisdizione si determina con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta. In base alla legge 218, invece, la giurisdizione italiana può sussistere anche quando i fatti o le norme che la determinano intervengono successivamente, durante il processo.
Il Tribunale ha fatto riferimento anche all’articolo 10 della stessa legge, che consente di affermare la giurisdizione italiana quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia, oppure quando il giudice italiano è competente a decidere nel merito della controversia. Nel caso esaminato, l’arrivo della nave nel porto di Ravenna ha reso concretamente possibile l’esecuzione del sequestro sul territorio nazionale.

La decisione, pur in assenza attualmente di precedenti di legittimità pienamente conformi, presenta un interesse pratico evidente per operatori, armatori, creditori e professionisti del settore marittimo. Viene infatti valorizzata l’idea che la giurisdizione possa “consolidarsi” anche in un momento successivo all’avvio del giudizio, quando la nave faccia ingresso in Italia dopo il deposito del ricorso e il provvedimento cautelare sia destinato a essere eseguito nel nostro Paese. In termini concreti, si apre così la possibilità per il ricorrente di ottenere una tutela cautelare anticipata, a condizione di dimostrare non solo la futura eseguibilità del provvedimento in Italia, ma anche l’effettivo ingresso dell’unità nelle acque territoriali o in un porto italiano.

Resta ora da capire se questo orientamento troverà conferme in ulteriori decisioni, contribuendo a creare un filone interpretativo stabile, oppure se verrà superato da una lettura più rigorosa, ancorata al principio secondo cui la giurisdizione deve esistere già al momento della proposizione della domanda. Un interrogativo tutt’altro che teorico, destinato a incidere sulle strategie legali e operative nel traffico marittimo e nella gestione delle controversie legate alle navi in arrivo nei porti italiani.