TRIESTE – Il Tar del Veneto ha accolto in parte il ricorso di Duferco Engineering contro l’esclusione dalla seconda fase del concorso di idee per individuare nuovi punti di attracco offshore destinati alle grandi navi e ai portacontainer a Venezia.
La vicenda riguarda il concorso promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per individuare soluzioni progettuali alternative al transito delle grandi navi nella laguna di Venezia. Tra le proposte presentate figurava anche quella di Duferco Engineering, basata sull’evoluzione del progetto “Venis Cruise 2.0”.
Al termine della prima fase della selezione, la commissione giudicatrice aveva valutato nove progetti. Solo uno aveva superato la soglia minima prevista dal bando, mentre tutte le altre proposte erano rimaste sotto il limite richiesto per accedere alla seconda fase. Per questo motivo era stato ammesso un unico concorrente.
Duferco aveva contestato due aspetti principali. Da un lato sosteneva che una procedura pensata per confrontare più soluzioni non potesse proseguire con un solo progetto. Dall’altro lamentava di non essere stata messa nelle condizioni di comprendere le ragioni della propria esclusione, poiché l’Autorità portuale aveva comunicato soltanto la mancata ammissione senza indicare il punteggio ottenuto né le motivazioni della valutazione.
Su quest’ultimo punto il Tar ha dato ragione solo in parte alla società. I giudici hanno infatti respinto la tesi secondo cui la gara avrebbe dovuto essere fermata. Secondo la sentenza, il disciplinare prevedeva chiaramente una soglia minima di qualità e la commissione non poteva ammettere alla seconda fase progetti che non avevano raggiunto tale livello. Il fatto che soltanto una proposta abbia superato la soglia non rende quindi illegittima la prosecuzione della procedura.
Il Tar ha invece accolto la censura relativa alla motivazione dell’esclusione. Secondo i giudici, Duferco non è mai stata posta nelle condizioni di capire quale fosse il proprio punteggio e soprattutto quali valutazioni tecniche avessero portato la commissione a giudicare insufficiente il progetto. I verbali contenevano soltanto tabelle numeriche e giudizi molto sintetici, senza una spiegazione effettiva delle ragioni che avevano determinato il mancato raggiungimento della soglia minima.
Per il Tar, in una procedura di questo tipo non è sufficiente limitarsi a un punteggio numerico quando i criteri di valutazione riguardano aspetti complessi come l’ingegneria portuale, la funzionalità dell’opera, l’inserimento architettonico e i costi di realizzazione. La commissione avrebbe dovuto verbalizzare, almeno in forma sintetica, le ragioni tecniche del giudizio espresso per ciascun criterio.
La conseguenza pratica della sentenza è che l’Autorità portuale dovrà riesaminare la proposta di Duferco e formulare una nuova valutazione adeguatamente motivata. Non si tratta di un’automatica ammissione alla seconda fase, ma di una rivalutazione che dovrà spiegare in modo chiaro perché il progetto meriti o meno di superare la soglia prevista dal bando. Solo se, al termine di questa nuova valutazione, la proposta di Duferco dovesse risultare tra quelle ammissibili, l’Autorità portuale dovrà assumere le conseguenti decisioni sul prosieguo della procedura.
In sostanza, il Tar non mette in discussione il concorso per l’offshore di Venezia né il fatto che fosse rimasto in gara un solo progetto. La sentenza censura invece il modo in cui è stata motivata l’esclusione di Duferco, ritenendo che un concorrente abbia il diritto di conoscere e comprendere le ragioni tecniche che hanno portato alla bocciatura della propria proposta.




