TRIESTE – Con una circolare emessa ieri, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito l’applicazione dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 286/2005, introdotto dal Decreto Infrastrutture, sui tempi di attesa per il carico e lo scarico delle merci.

L’obiettivo è garantire la continuità del servizio di autotrasporto e porre fine alle diverse interpretazioni emerse negli ultimi mesi.
Il MIT conferma che i 90 minuti di franchigia si riferiscono esclusivamente al tempo di attesa, senza includere le operazioni effettive di carico e scarico. Superato tale limite, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Lo stesso importo è dovuto anche se vengono oltrepassati i tempi contrattuali previsti per le operazioni.

La norma è inderogabile: non può essere modificata tramite accordi tra le parti e si applica a tutti i settori, indipendentemente dal luogo in cui avviene il carico o lo scarico. L’indennizzo non è dovuto solo se il ritardo è imputabile al vettore.
Il Ministero, inoltre, invita a definire con precisione, nei contratti scritti, il luogo e l’orario delle operazioni, le modalità di accesso ai piazzali e i tempi di esecuzione, nel rispetto delle norme del Codice civile e del D.Lgs. 286/2005.

«È un chiarimento fondamentale – ha commentato Alessandro Peron, segretario generale di FIAP (Federazione italiana autotrasportatori professionali) – che ristabilisce regole certe e mette fine alle interpretazioni arbitrarie. La norma non è negoziabile: tutela il lavoro, la sicurezza e la concorrenza leale».