TRIESTE – Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha confermato alla Argo S.r.l. l’aggiudicazione del servizio di gestione armatoriale della nave da ricerca “Laura Bassi”, indetto dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). L’appalto ha un valore globale stimato di oltre 62 milioni di euro. Il contenzioso traeva origine dal ricorso proposto dalla società PB Tankers S.p.A., mandataria del raggruppamento originariamente classificatosi al primo posto, contro il provvedimento di esclusione disposto dall’OGS per riscontrate irregolarità relative al DURC della mandante e all’omessa dichiarazione di pendenze fiscali da parte della stessa mandataria. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva già individuato Argo S.r.l. (seconda in graduatoria) quale nuova aggiudicataria. Il Tribunale amministrativo – spiega lo Studio Legale Sticchi Damiani che si è occupato di rappresentare OGS – ha respinto integralmente il ricorso e i molteplici motivi aggiunti presentati da PB Tankers, condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite.
Sotto il profilo del merito, il Collegio ha fatto applicazione del principio della “ragione più liquida”, ritenendo dirimente e assorbente la palese violazione degli obblighi dichiarativi in materia fiscale commessa dalla ricorrente. “La sentenza ha riaffermato con vigore i principi di buona fede, trasparenza e fiducia sanciti dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): l’operatore economico non può effettuare valutazioni unilaterali omettendo di dichiarare rilevanti esposizioni debitorie, in quanto tale reticenza lede irrimediabilmente l’affidabilità professionale e intralcia la corretta azione amministrativa” spiega ancora lo Studio Sticchi Damiani. Di particolare rilievo strategico è il passaggio nel quale la sentenza si sofferma sull’eccezione preliminare sollevata dalla difesa di Argo S.r.l. I legali di OGS, infatti, avevano eccepito l’inammissibilità in radice del ricorso per “omessa notifica nei confronti della controinteressata necessaria (Argo), chiaramente individuabile dalla graduatoria già cristallizzata”.
Il TAR, pur definendo la controversia nel merito per economia processuale, ha testualmente riconosciuto come l’eccezione sollevata dalla difesa fosse “ricca di spunti di riflessione”, avallando la solidità dell’impostazione processuale.




